In materia di diritto societario decade poi l'obbligo per s.r.l. e cooperative di nominare il collegio sindacale o il sindaco unico
o il revisore quando il capitale sociale raggiunge la soglia minima per
costituire una s.p.a (prima 120mila euro, oggi 50mila euro). La novità
va interessare in particolare le Srl con capitale sociale oltre i
120mila euro alla data del 25 Giugno 2014 in quanto ha fatto venir meno
per loro l'obbligo, prima esistente, della presenza dell'organo di
controllo contabile.
Per effetto della modifica all'articolo
2477 del codice civile, l'organo di controllo della Srl dovrà essere
nominato solo se si tratta di: a) una Srl obbligata alla redazione del
bilancio consolidato; b) una Srl che controlla una società obbligata
alla revisione legale dei conti (ad esempio una Srl che controlla una
Spa); c) una Srl che, come richiesto dall'articolo 2435-bis del codice
civile per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti
soglie dimensionali: almeno 4 milioni 400mila euro di attivo dello stato
patrimoniale; almeno 8 milioni 800mila euro di ricavi delle vendite e
delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
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